Il recente decreto legislativo di adeguamento al Regolamento UE 2018/1672 introduce significative modifiche alla disciplina sui trasferimenti di denaro contante e oro in entrata e in uscita dall’Unione Europea.
Il provvedimento, approvato il 9 dicembre dal Consiglio dei ministri, aggiorna le definizioni legali di denaro contante e oro, inasprisce le sanzioni per chi non rispetta gli obblighi di dichiarazione doganale e apporta nuove regole per la tutela della privacy.
Sommario
Denaro contante: una definizione ampliata
La nozione di “denaro contante” si estende oltre le banconote e monete tradizionali, includendo strumenti negoziabili al portatore come assegni, traveller’s cheque, vaglia cambiari e ordini di pagamento senza beneficiario identificabile. Sono inclusi anche strumenti con beneficiari fittizi o trasferibili al solo atto della consegna. Tra gli elementi equiparati al contante rientrano:
- Monete in oro con un tenore minimo del 90%.
- Lingotti d’oro puri al 99,5%.
- Carte prepagate non collegate a conti correnti ma utilizzabili per acquisti, pagamenti o conversione in valuta.
Con questa estensione, il legislatore si adatta all’evoluzione tecnologica e alle pratiche globali di movimentazione di valori.
Obblighi di dichiarazione doganale e nuove sanzioni
Il trasferimento di denaro contante o strumenti equiparati, inclusi i titoli al portatore, deve essere dichiarato in dogana se il valore supera i 10.000 euro, anche nel caso di spedizioni postali, bagagli non accompagnati o altre modalità. Le autorità doganali e la Guardia di Finanza possono trattenere le somme, anche sotto la soglia di 10.000 euro, per un massimo di 30 giorni (estensibili in presenza di indagini) in caso di sospetti di attività illecite.
Per recuperare le somme trattenute, è possibile regolarizzare la violazione tramite oblazione, ma con sanzioni più severe rispetto al passato:
- 15% dell’importo eccedente fino a 10.000 euro.
- 30% dell’eccedenza fino a 40.000 euro.
Violazioni più gravi escludono la possibilità di estinzione agevolata, sottolineando l’inasprimento delle misure punitive.
Nuove regole per l’oro: investimenti e dichiarazioni
Il decreto introduce una definizione aggiornata di oro da investimento, includendo l’oro destinato a successive lavorazioni. Viene inoltre precisato il concetto di materiale d’oro, esteso ai semilavorati che, pur avendo struttura definita o semifinita, sono destinati a un uso composito. Questa definizione deriva dal DPR 150/2002 e mira a inquadrare meglio le transazioni relative all’oro non ancora utilizzato per finalità specifiche.
Tra le principali novità:
- La soglia per le dichiarazioni relative all’oro viene abbassata a 10.000 euro, equiparandola a quella del denaro contante.
- Le operazioni dello stesso tipo eseguite con la stessa controparte, anche se frazionate, devono essere dichiarate se superano complessivamente i 10.000 euro nel mese o i 2.500 euro per singola transazione.
Un cambiamento significativo riguarda il trasferimento della gestione dell’Elenco degli Operatori Professionali in Oro dalla Banca d’Italia all’Organismo Agenti e Mediatori (OAM), che rafforza il monitoraggio del settore.
Privacy e conservazione dei dati
Le norme puntano a tutelare la privacy dei cittadini, regolando l’accesso e la conservazione dei dati personali raccolti. Tali dati saranno accessibili esclusivamente a personale autorizzato e protetti contro accessi non autorizzati.
La conservazione è consentita per un massimo di cinque anni, prorogabili di altri tre in caso di indagini penali. Al termine di questo periodo, i dati devono essere cancellati, salvo necessità legate a procedimenti in corso.
Conclusione
Queste misure, frutto dell’adeguamento alle direttive europee, puntano a contrastare il riciclaggio e l’evasione, rafforzando i controlli su contante e oro, strumenti spesso utilizzati per illeciti finanziari. L’armonizzazione delle soglie di dichiarazione e l’introduzione di definizioni più precise garantiscono maggiore trasparenza e un efficace coordinamento tra autorità nazionali ed europee.